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SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI
Il Titolo IV del D.Lgs 81/2008, conosciuto anche come "testo unico sulla sicurezza", al pari del vecchio D.Lgs 494/96 successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 528/99, prevede l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili temporanei e mobili; tale incombenza spetta al committente dei lavori che ha l'obbligo di individuare uno o più soggetti abilitati a ricoprire l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori e di Responsabile dei Lavori . Responsabile dei lavori : soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera . Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera : soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo Dell'opera. Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di verifica e controllo indicati all'articolo 92 del testo unico, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
PRESTAZIONI
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Per informazioni:
Dott. Carlo Cencioni